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Il cambiamento unilaterale delle condizioni di contratto.
Molti utenti nell’ultimo periodo ricevono delle comunicazioni da parte dei gestori telefonici che preannunciano un cambio tariffario, anche per contratti che prevedevano una tariffa “per sempre”. I gestori comunicano che, ai sensi dell’art. 70 c. 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, gli utenti hanno il diritto di recedere senza alcun costo entro una certa data.
Molti si domandano: “Ma se la mia tariffa era “per sempre”, possono i gestori cambiare le condizioni?”. Ciò risulta ancora più sgradevole se si pensa che, spesso, i gestori fissano una periodo minimo di “fedeltà” (in genere 24 mesi) che pare valere solo per il consumatore, con una evidente asimmetria contrattuale.
Il gestore può cambiare unilateralmente le condizioni contrattuali, se lo prevede il contratto, ma ci sono delle condizioni da rispettare.
L’art. 33 comma 1, lett. M) del Codice del Consumo prevede infatti la vessatorietà della previsione contrattuale di cambio unilaterale delle condizioni di contratto in assenza di “giustificato motivo”.
La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 Marzo 2013 (Causa C-92/11) ha chiarito, al punto 51, che l’informativa di preavviso di cambiamento di condizioni generali fornita all’utente non può compensare l’assenza di informazioni che devono essere presenti nel contratto sulle modifiche unilaterali. I due strumenti di tutela sono quindi complementari.
Il cambio unilaterale di condizioni contrattuali sarà quindi illegittimo se:
- nel contratto non è previsto che ciò possa avvenire solo per giustificato motivo
- il giustificato motivo non sia espresso nella comunicazione di preavviso fatta all’utente
- il motivo espresso non sia idoneo a giustificare tale cambio (che di solito avviene per meri fini di profitto, camuffato da espressioni tipo “per cambiamento delle politiche commerciali”)
Avv. Davide Vendramin
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