La disciplina del “modem libero” e il tema della migrazione senza costi.

Rate residue modem

Indice

Il modem libero è definitivamente realtà. L’utente è ora libero di non dover acquistare un modem ogni volta che stipula un contratto con un operatore di telefonia e per i contratti vecchi…..

Brevi cenni storici.

La questione della libertà di migrazione o di recesso senza costi per l’utente venne affrontata in Italia per la prima volta dalla cd Legge Bersani. Secondo la legge “è  facoltà’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.

Tanti anni sono passati da allora, ma la guerra tra operatori di telefonia ed utenti per il diritto di cambiare operatore o chiudere un contratto senza costi non è ancora terminata.

Questo perché gli operatori, in risposta alla Legge Bersani, hanno inventato una serie di meccanismi di “lock-in” (imprigionamento del cliente nel contratto) alternativi alle famose “penali per recesso anticipato”. Queste ultime hanno sempre ostacolato la libertà dell’utente (sancita a tutela del principio di concorrenza).

Uno di questi meccanismi di lock-in è la vendita rateale di apparati (modem o router) a prezzi gonfiati.

Il cliente che attiva un contratto per la fornitura di linea internet era costretto ad acquistare un modem (anche se ne aveva già tanti) abbinato e a pagarlo in 24 o 48 rate. Se il cliente recedeva prima della fine del contratto, doveva corrispondere in un’unica soluzione tutte le rate del modem (in realtà accade ancora oggi…). Ecco che la penale uscita dalla porta rientrava dalla finestra.

Il modem libero

La disciplina del modem libero nacque con il Regolamento UE n. 2015/2120 del 25.11.2015, in vigore dal 30.04.2016 e venne applicata in Italia con la Delibera Agcom 348/18/CONS del 18.07.2018.

La suddetta disciplina prevede che l’utente, in base al principio di “neutralità tecnologica”, debba essere libero di accedere alla rete con i suoi terminali (modem o router) e i fornitori non possono imporre restrizioni in merito alle apparecchiature necessarie all’accesso.

Il Regolamento UE n. 2015/2120

Più nello specifico, il Regolamento UE n. 2015/2120 fissa, a favore degli utenti finali, il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta (Art. 3, c.1). Gli accordi tra utente finale e operatore non possono limitare tale diritto. Nasce il principio del “modem libero” in base al quale in sostanza, se l’utente avesse un modem acquistato nell’ambito di un contratto con TIM, dovrebbe poter passare a Wind Tre senza dover comprare un nuovo modem da quest’ultimo operatore.

La Delibera Agcom 348/18/CONS

La Delibera Agcom 348/18/CONS ha introdotto alcune importanti regole sul modem libero, eccone una sintesi:

  1. Gli operatori di telefonia devono lasciare libero l’utente di accedere alla rete con il suo terminale (se questo rispetta gli standard tecnici minimi) senza discriminarlo o ostacolarlo (Art. 1, c.3)
  2. Gli operatori mettono l’utente nelle condizioni di configurare agevolmente gli apparati per l’accesso alla rete (Art. 3, c.3)
  3. I fornitori di servizi di accesso ad Internet formulano, per ciascuna offerta commerciale che prevede la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet in abbinamento con un’apparecchiatura terminale, un’offerta corrispondente che non includa quest’ultima ed i relativi costi. In alternativa, rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale (Art. 4, c. lett. B)
  4. Le condizioni di offerta del servizio di accesso in modalità abbinata con l’apparecchiatura terminale non possono in ogni caso condizionare o limitare la decisione dell’utente finale di non rinnovare il contratto o esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione nei casi previsti dalla normativa. (art. 4 c.2)

Oltre a questi principi, vi sono alcune regole, molto importanti che regolano i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della citata disciplina. Per i vecchi contratti infatti, gli operatori devono dare la possibilità all’utente di restituire il modem senza vedersi addebitare tutte le rate residue del modem . In alternativa possono proporre una variazione gratuita dell’offerta che gli garantisca il modem libero. (Art. 5).

Alcune compagnie telefoniche hanno impugnato la delibera dell’Agcom sul modem libero, ma ne sono uscite sconfitte sia al TAR che al Consiglio di Stato.

La pronuncia del TAR Lazio

Sul punto il TAR Lazio (Sentenza 1200/2020), chiamato a pronunciarsi, ha specificato che tali norme regolamentari “non incidono retroattivamente sulla parte di contratto che ha già prodotto effetti, ma mirano a introdurre misure correttive delle condotte dell’operatore di riferimento non conformi all’articolo 3 del Regolamento, al fine di evitare che le pratiche commerciali in contrasto con il Regolamento, continuino a limitare la libertà di scelta degli utenti”.

La parola definitiva del Consiglio di Stato

Nella successiva impugnazione al Consiglio di Stato (Sent. 5702/2021) l’Autorità Giudiziaria tratta un interessante aspetto, quello della distinzione tra gli utenti che avevano pagato il modem in un’unica soluzione e quelli che avevano in corso una rateizzazione con l’operatore telefonico. Spiega il Consiglio di Stato che i secondi sono tutelati dalla delibera in quanto, in questo caso, gli effetti economici del contratto non si sono ancora esauriti. Siccome la delibera non ha il fine di rendere gratuito il modem dell’utente, ma quello di garantirgli la libertà di scelta dell’apparato, è giusto che, dal momento di entrata in vigore della delibera, abbia il diritto di sterilizzare gli effetti della vendita rateale imposta dal gestore (a patto di restituire il modem).

Specifica il Consiglio di Stato che “una simile previsione riguarda solo quegli utenti che sono stati obbligati ad acquistare il modem dall’operatore e consente di riequilibrare il patto negoziale, salvaguardando il diritto dell’utente previsto dal regolamento europeo”.

Il fatto è che la stragrande maggioranza degli utenti acquista il modem dall’operatore telefonico perché non ha alternative. E’ questa situazione che la nuova disciplina mira a far cessare.

 

Un caso concreto

Nella recente delibera GU14/126622/2019 , contenente uno dei tanti successi di Associazione Risarcimenti Telecomunicazioni, il Corecom Lombardia tratta un caso di applicazione della delibera sul modem libero, alla luce delle successive impugnazioni al TAR Lazio e al Consiglio di Stato. Il Corecom, contrariamente a quanto avvenuto per anni, dispone lo storno di tutte le rate residue del modem in acquisto, vista la chiusura del rapporto contrattuale.

Prima della delibera sul modem libero, le rate residue non erano contestabili in quanto erano considerate un negozio a parte rispetto al contratto di fornitura della linea telefonica. Si trattava di un separato contratto di acquisto rateale in cui la vendita dell’apparato (seppur con pagamento dilazionato) era considerata una vicenda a sé stante rispetto al contratto di fornitura. In questo modo, anche in caso di conclusione anticipata del contratto, il modem doveva essere pagato fino all’ultimo.

Di qui la ovvia reticenza di qualsiasi utente a cambiare operatore prima della fine del pagamento delle rate del modem, anche perché il nuovo operatore avrebbe a sua volta imposto l’acquisto di un nuovo modem per iniziare a fornire il servizio. In sostanza l’utente, se avesse cambiato due volte operatore in due anni, si sarebbe trovato a pagare tre modem contemporaneamente, di cui almeno due inutili.

Conclusioni

Alla luce della delibera Agcom 348/18/CONS del 18.07.2018, cristallizzatasi dopo la doppia impugnazione, possiamo concludere come segue. In caso di conclusione del contratto anteriore al 18.11.2018, l’utente, restituendo il modem, ha il diritto di non pagare tutte le rate residue dello stesso. Per i contratti successivi in cui l’utente ha scelto (si presume) liberamente di comprare il modem a rate, il modem resta suo (e quindi deve continuare a pagarlo) e ha diritto di utilizzare lo stesso modem con il nuovo operatore. Ha diritto, per questo, che il modem venga sbloccato.

Il cliente non ha quindi diritto di smettere di pagare il modem restituendolo se il suo contratto nasce con la nuova disciplina (dopo il 18.11.20218), a patto che, al momento di sottoscrivere un contratto con un operatore di telefonia, abbia scelto autonomamente di acquistare il modem e non sia stato obbligato a farlo.

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  5. Otterrai la chiusura del contratto , lo storno dell’insoluto, il rimborso delle fatture pagate in eccedenza e l’indennizzo per omessa risposta a reclamo. Solo se lo otterrai devolverai solo questo indennizzo per le spese legali. Se non  otterrai lo storno delle fatture, la chiusura del contratto e l’indennizzo, nulla sarà dovuto









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