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Il verbale di conciliazione Corecom
Dopo aver depositato una istanza di conciliazione al Corecom, esclusi i casi in cui si svolga la conciliazione semplificata, celebrerai una conciliazione in audio o video conferenza.
L’udienza si conclude con un verbale negativo, (se non si è raggiunto un accordo) oppure con un verbale di accordo che indica le condizioni e gli adempimenti a carico di ciascuna parte.
Il verbale costituisce un titolo esecutivo, infatti presenterà la seguente dicitura “Il presente verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della legge n. 481/1995”. Vedremo tra poco cosa significa.
Preliminarmente diciamo che le conciliazioni hanno, in genere due fini:
- Indennizzo/rimborso
- Accertamento negativo
Conciliazioni per indennizzo o rimborso
Il primo fine di una conciliazione è quello di ottenere dall’operatore telefonico un rimborso o un indennizzo per un disservizio patito.
I casi più ricorrenti sono i seguenti:
- Interruzione del servizio
- Sospensione amministrativa della linea
- Ritardo nella migrazione del numero
- Ritardo nel trasloco
- Mancata risposta ai reclami
- Omessa o ritardata attivazione del servizio
Ovviamente esistono anche altre fattispecie, ma queste sono le più frequenti.
Se la conciliazione andrà a buon fine, il verbale di accordo prevederà che l’operatore si impegni a pagare, alle coordinate iban del consumatore, un certo importo entro il termine, in genere, di 120 giorni.
Annullamento fatture (accertamento negativo)
Il secondo frequente interesse a concludere una conciliazione è quello di ottenere lo storno di fatture non dovute.
Di solito l’esigenza nasce dal fatto che il consumatore continua a ricevere, nonostante i reclami, fatture o richieste di pagamento indebite.
In questo caso l’unico interesse dell’utente è che si affermi in modo definitivo che alcuni importi non devono essere pagati.
Il verbale si conclude quindi di solito con frasi tipo: “TIM si impegna a stornare tutto l’insoluto ad oggi esistente, comprese le fatture di prossima emissione, fino alla chiusura del ciclo di fatturazione con ritiro della pratica dalla società di recupero crediti a propria cura e spese”.
A quel punto l’utente può stare tranquillo che il credito presunto (perchè nella maggior parte dei casi inesistente ab origine) non è dovuto.
Ma che significa questo nello specifico?
Cosa succede se l’operatore di telefonia non adempie al verbale.
L’efficacia esecutiva del verbale di conciliazione è il tema principale che a molti consumatori sfugge.
Molti di loro, in caso di inadempimento nei termini, tirano fuori sfoghi di questo tipo: “Figuriamoci se quella grande azienda paga me!”, “Non abbiamo risolto nulla, continuo a ricevere fatture dalla TIM come prima delal conciliazione” ecc.
Dicono così perchè non conoscono l’efficacia esecutiva del verbale di conciliazione.
Perdonate lo sfogo: se l’efficacia di un accordo fosse legata solo alla volontà della parte che la deve eseguire (come un obbligo morale) non avrebbe senso il lavoro dell’avvocato, l’esistenza dei tribunali, dei Corecom e dello stato di diritto in generale.
L’efficacia di un titolo esecutivo risiede nell’esistenza del processo esecutivo che garantisce tutela effettiva del diritto.
Caso di indennizzo o rimborso.
Nel primo caso, quello in cui l’operatore debba pagarvi una somma, scaduto il termine per l’adempimento, il nostro avvocato potrà notificare atto di precetto (atto che dà il via alla procedura esecutiva) alla debitrice.
Se l’operatore telefonico non effettua il pagamento, i nostri avvocati procedono all’esecuzione forzata, mediante pignoramento sul conto corrente. E’ una procedura frequente, che riguarda circa il 10% dei verbali di conciliazione che, per problemi di lavorazione o ritardi, non vengono adempiuti nei termini.
Se pensate che non sia possibile, che sia difficile o altro, sappiate che vi sbagliate. E’ una procedura di routine per i nostri avvocati.
Caso di storno fatture
Prendiamo ora il caso del verbale finalizzato ad accertare che le fatture della compagnia telefonica non sono dovute.
Qui il discorso richiede maggiore sottigliezza.
Iniziamo col dire che, tecnicamente, non dovrebbe essere l’utente a procedere per far stornare delle fatture, ma , semmai, l’operatore per richiederne il pagamento.
Purtroppo però, siccome il consumartore, di solito, per senso di inferiorità (ingiustificato) non regge la “pressione” psicologica di una grande azienda che gli chiede dei soldi, dobbiamo procedere perchè si metta nero su bianco che alcuni importi non sono dovuti.
Ma attenzione! Il fine della procedura è che venga accertato definitivamente, su un titolo esecutivo, che, ad esempio, Mario Rossi non deve nulla a Tim.
Perciò se Telecom continua, nonstante il verbale, a inviare fatture non dovute, la conciliazione non è stata inutile!
Cosa fare se nonostante il verbale di conciliazione l’operatore continua a chiedere soldi.
Spieghiamo meglio: di solito in una controversia c’è chi sostiene A e chi sostiene B.
Nel nostro caso il consumatore dice che una fattura non è dovuta e Telecom dice che è dovuta. Perciò Telecom incarica una società di recupero crediti di recuperare quell’importo.
La società di recupero crediti però, a meno che TIM non si sia precostituita un titolo esecutivo con un decreto ingiuntivo definitivo o una sentenza passata in giudicato, non vanta alcun diritto accertato e pertanto, non può intraprendere alcuna azione esecutiva contro di voi! Sul punto vi consigliamo l’articolo sulle società di recupero crediti.
Perciò, se le parti sono in disaccordo (tesi e antitesi) la vicenda può svilupparsi solo in una sintesi (decisione di un giudicante o accordo tra le parti) che cristallizzi definitivamente la controversia.
Il verbale di conciliazione fa questo: definisce in modo definitivo e irreversibile una controversia.
Pertanto qualora il verbale preveda lo storno dell’insoluto, quell’insoluto non sarà mai dovuto anche se l’operatore (che spesso, a causa della sua disorganizzazione e dispersività, non ha le idee chiare) dovesse continuare a pretendere.
Purtroppo esistono casi (rari, ma non troppo) in cui, nonostante il verbale di conciliazione, il consumatore continui a ricevere fatture o solleciti e pensa che sia stato tutto inutile: è un errore!
Al consumatore basterebbe opporre il verbale di conciliazione a una persona capace di comprendere l’italiano e la questione si chiuderebbe lì.
Estremizzando, se non si chiudesse lì, chi pretendesse un pagamento da voi, dovrebbe rivolgersi ad un giudice in contraddittorio (cioè chiamandovi in causa ) e voi, mostrando il titolo esecutivo, vedreste soccombere la controparte con pagamento delle spese a vostro favore.
Perciò il fatto che continuino a inviarvi fatture nonstante il verbale preveda lo “storno di tutte le fatture insolute fino alla fine del ciclo di fatturazione” non vuol dire aver fallito, perchè nessuno ha il potere di intercettare la corrispondenza presidiando tutte le buche delle lettere d’Italia affinchè non vi pervengano richieste infondate.
Un conto è certificare l’inesistenza di un debito, un conto è impedire che vi venga richiesto il pagamento di un debito inesistente!
Pensate che, qualora lo vogliate, anche a voi nessuno può impedire di invare richieste di pagamento inventate a chi chiunque.
Detto questo per tranquillizzarvi , sappiate che, in ogni caso, anche il verbale di accertamento negativo è attivabile dai nostri avvocati che possono inviare atto di precetto all’operatore che non abbia provveduto ad eseguire il contenuto del verbale.
Perciò, se avete un verbale di conciliazione del Corecom che non è stato ottemperato nei termini, rivolgetevi, senza costi, alla nostra associazione di consumatori per procedere esecutivamente compilando il form qui sotto.
Ecco quello che succederà:
- Verrai contattato da un nostro specialista al numero da te indicato che valuterà che il tuo verbale sia idoneo a procedere
- In tal caso ti verrà inviato il mandato da sottoscrivere
- Verrà notificato al gestore atto di precetto
- Se il precetto non sarà bastato, l’avvocato promuoverà il pignoramento presso l’istituto bancario dove tiene i conti l’operatore telefonico (li conosciamo noi)
- Le spese saranno interamente a carico dell’operatore telefonico, per legge.