Un altro consumatore, rivoltosi all’Associazione Risarcimenti Telecomunicazioni ha ottenuto giustizia dal Corecom Basilicata. Il caso che vi sottoponiamo oggi è quello, meno consueto del solito, di un utente inseguito da TIM per il pagamento di bollette insolute che riesce, non solo ad avere l’annullamento delle fatture, ma anche a portare a casa 837 euro senza aver nemmeno subìto un disservizio sulla linea!

Indice
Migliaia di volte abbiamo aiutato dei consumatori ad ottenere degli indennizzi per essere rimasti tanto tempo senza linea. Questo è piuttosto banale, ma la soddisfazione più grande la otteniamo quando i clienti ci chiamano per essere salvati dalle molestie di società di recupero crediti che agiscono per conto degli operatori telefonici e questi ultimi, non solo rimangono a bocca asciutta, ma pagano anche!
Il caso di oggi (delibera+n.153-2022 Corecom Basilicata) riguarda un utente che ha lamentato una fatturazione di costi difformi rispetto a quanto concordato in sede di adesione contrattuale avvenuta tramite vocal order. Inoltre ha subìto un’illegittima fatturazione, nonostante il recesso per giusta causa.
La posizione dell’utente.
In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’utente, assisitito dai nostri avvocati, ha dichiarato
quanto segue:
a) “L’utente era titolare di un contratto TIM dal 2013. Nel mese di giugno 2019 gli
operatori del servizio clienti gli proponevano di stipulare un contratto per lo stesso numero per effettuare un upgrade della linea in fibra.
Dalla registrazione vocale risultava che i costi sarebbero dovuti essere gli stessi
della linea ADSL.
b) Successivamente però l’utente riceveva e rifiutava un modem e un decoder TIM
non richiesti e non compresi nell’offerta accettata. Infatti nelle fatture successive
si vedeva addebitati importi per servizi non richiesti oltre a quelli per il modem
rifiutato. A nulla servivano i numerosi reclami rimasti privi di riscontro e risoluzione. Il 29 dicembre 2019 l’utente si vedeva costretto ad inviare disdetta per giusta causa.
c) Anche successivamente alla disdetta l’utente continuava a ricevere da Tim le
fatture dei canoni come fosse ancora cliente.
La posizione di TIM
TIM, che non aveva depositato alcuna registrazione vocale della telefonata e tanto meno contratto sottoscritto dall’utente, affermava di aver inviato all’utente le “Welcome Letter” del profilo tariffario attivato. Tale documento conteneva tutte le indicazioni sia contrattuali che economiche dell’offerta attivata, cosi come previsto dalla normativa vigente, e conteneva altresì le indicazioni circa le modalità per recedere dal contratto nel caso l’attivazione del servizio non sia conforme a quella richiesta.
Affermava inoltre TIM di aver ottemperato a tutti i chiarimenti sulle caratteristiche tecniche ed economiche dell’offerta.
La decisione del Corecom Basilicata
Il Corecom Basilicata ricostruisce la vicenda ricordando che “L’istante lamenta l’addebito in fattura di costi maggiorati derivanti da servizi mai richiesti tra cui quello relativo al servizio “Tim Vision”, laddove l’operatore ha evidenziato di aver provveduto ad attivare in data 07.06.2019 sull’utenza de qua l’offerta “Tim Connect” e che a seguito di tale attivazione, ha dichiarato, altresì, di aver inviato all’ utente, come da normativa vigente, le welcome Letters del profilo tariffario. “
Dopo di che osserva che “la doglianza dell’istante è fondata e accoglibile nei limiti di seguito esposti. In via generale, si rileva che, a fronte della contestazione dell’utente, circa l’esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell’operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto.
La fattispecie in esame rientra nell’ambito generale delle c.d. “attivazioni di servizi non richiesti” o “prestazioni non richieste”, previste e disciplinate dalle Delibere n. 41/09/CIR (art. 3), n. 179/03/CSP (art. 7, comma 5), nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 70) e dal Codice del Consumo (art. 57).
Al riguardo si deve evidenziare che la doglianza dell’istante inerisce all’attivazione e alla conseguente fatturazione indebita del servizio “TIM vision” non richiesto in sede
di adesione dell’istante all’originaria offerta commerciale.
Nel caso in esame, l’operatore Telecom Italia, che risulta aver attivato detto servizio accessorio, non ha fornito la prova di avere ricevuto una valida richiesta dell’utente di attivazione o che l’utente abbia altrimenti accettato una proposta contrattuale dell’operatore. “
“A tal fine, si nota come in atti non siano stati prodotti né il vocal order, né la proposta di abbonamento debitamente sottoscritta, né giova alla vicenda de qua la welcome letter allegata da Tim, della quale non vi è prova alcuna che sia stata mai ricevuta dall’istante. “
Qui si aggiunga (ndr) che se anche la Welcome letter fosse esistita e fosse stata consegnata all’utente, questo non sarebbe mai stato sufficiente a provare il suo consenso e quindi l’esistenza del contratto. Perchè, come vedremo nelle conclusioni, il consenso deve essere espresso e non tacito!
Continua il Corecom Basilicata “In difetto di tale prova, deve affermarsi l’esclusiva responsabilità dell’operatore ex art. 1218 del codice civile, per l’attivazione non richiesta del servizio accessorio “TIM vision”.
Pertanto, in ordine agli importi fatturati indebitamente sussiste una responsabilità esclusiva della società Telecom Italia che legittima il diritto dell’istante alla ripetizione delle somme percepite sine titulo ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, anche in assenza dell’informativa prevista dall’articolo 3, della Delibera Agcom n. 126/07/CONS, nonché alla liquidazione dell’indennizzo per l’indebita attivazione dei servizi.”
Le conclusioni di Associazione RIsarcimenti Telecomunicazioni.
Quello dell’attivazione di servizi non richiesti è un tema ben noto ad Associazione Risarcimenti Telecomunicazioni. Da anni ci battiamo per sostenere l’ovvio: un utente deve accettare consapevolmente qualsiasi contratto o modifica di contratto.
Infatti la normativa di settore non lascia molti spazi, si legga sul punto l’articolo sui contratti a distanza dal quale si desume la necessità di adottare, nella conclusione del contratto, delle forme idonee a provare il consenso espresso del consumatore.
Invece in questo caso (e in mille altri) TIM sostiene incredibilmente che l’invio della Welcome letter, seguita dal mancato recesso dell’utente, perfezioni il contratto!
Una specie di silenzio assenso del diritto privato, aberrante e contrario a tutta la normativa di settore.
Praticamente, stando a quanto sostenuto da TIM, loro potrebbero inviare una welcome letter a 60 milioni di italiani e poi tutti quelli che non hanno la prontezza di mandare un recesso… diventano clienti TIM!
Immaginate un mondo in cui ogni email di spam rappresenti un potenziale contratto dal quale recedere a pena di nascita di un’obbligazione economica!
Questa è la realtà distopica che TIM ci rappresenta ogni giorno!
E tu?
Anche tu sei stato vittima di un contratto nato inconsapevolmente?
Possiamo chiedere per te copia del contratto oppure promuovere un’azione innanzi al Corecom della tua regione per ottenere lo storno delle fatture non dovute e gli indennizzi a te spettanti.
COMPILA IL FORM QUI SOTTO
Ecco quello che succederà:
- Verrai contattato da un nostro specialista al numero da te indicato che valuterà la fondatezza del tuo caso.
- Se l’esperto riterrà matura la pratica, depositeremo una istanza di conciliazione al Corecom della tua regione.
- Svolgeremo l’udienza di conciliazione per l’ottenimento degli storni, degli indennizzi e dei rimborsi a te spettanti
- Se l’udienza di conciliazione non andrà a buon fine andremo oltre con la procedura di definizione al Corecom competente.
- Otterrai la chiusura del contratto , lo storno dell’insoluto, il rimborso delle fatture pagate in eccedenza e l’indennizzo per omessa risposta a reclamo. Solo se lo otterrai devolverai solo questo indennizzo per le spese legali. Se non otterrai lo storno delle fatture, la chiusura del contratto e l’indennizzo, nulla sarà dovuto




